DAC6 – 2018/822/UE

Si riporta brevemente alcuni tratti caratteristici della DAC6.

Tutti gli Stati membri UE sono tenuti a recepire nella legislazione nazionale le disposizioni della direttiva 2018/822/UE DAC6 «Directive on Administrative Co-operation» che, con pieno effetto a partire dal 1° luglio 2020, richiede a intermediari e professionisti di informare le autorità fiscali in merito a schemi o meccanismi transfrontalieri fiscalmente aggressivi di cui vengano a conoscenza. L’UE a Giugno 2020 ha annunciato un accordo tra gli Stati membri per consentire il ritardo facoltativo dei termini di segnalazione in risposta all’impatto della pandemia Covid-19.

Ricordiamo che la DAC6 è un meccanismo che prevede uno scambio obbligatorio di informazioni in campo fiscale in relazione agli accordi transfrontalieri per avere un impatto sostanziale sulle relazioni tra promotori e consulenti (intermediari) di accordi transfrontalieri con i loro clienti (contribuenti), il cui fine risulta essere quello di poter contrastare le strutture di pianificazione fiscale aggressiva volte a spostare i profitti verso giurisdizioni a tassazione favorevole.

Si raggiunge una Pianificazione Aggressiva quando un’impresa attua una serie di procedure al solo scopo di spostare l’imponibile tra più Stati. Solitamente questo avviene tra uno Stato con un livello di tassazione più alto ad un altro con un livello a bassa imposizione.

 Che cos’è un accordo transfrontaliero oggetto di segnalazione? Sono oggetto di segnalazione accordi, schemi o progetti. Sono considerati transfrontalieri gli accordi che coinvolgono due Stati membri dell’UE o uno Stato membro dell’UE e una giurisdizione straniera, che attiva almeno uno dei c.d. «hallmarks» – Reportable Cross-Border Arrangements (RCBA), che può / non può richiedere il main benefit test (MBT). In tal caso il meccanismo transfrontaliero oggetto di reporting è obbligatorio, e pertanto deve essere segnalato da l’Intermediario e/o Contribuente coinvolti entro i termini stabiliti. Gli hallmarks , ovvero i “segni distintivi” presenti, concernano:

  • Residenza dei partecipanti (inclusa doppia residenza);
  • L’attività svolta dai partecipanti (anche tramite stabile organizzazione);
  • Possibile impatto sulla segnalazione CRS o sull’identificazione della titolarità effettiva ai fini dell’AML

Un accordo transfrontaliero è oggetto di comunicazione solo se contiene uno o più segni distintivi soggetti al Main Benefit test fiscale ovvero “Criterio del Vantaggio Principale” (uno o più vantaggi principali che una persona può aspettarsi di ottenere da un accordo):

  • Categoria A, Elementi distintivi GENERICI collegati al criterio del vantaggio principale
  • Categoria B, Elementi distintivi specifici collegati alle OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE
  • Categoria C, Elementi distintivi SPECIFICI collegati al criterio del vantaggio principale. Questi si suddividono in Hallmarks che richiedono il «criterio del vantaggio principale» ed Hallmarks che non richiedono il «criterio del vantaggio principale»
  • Categoria D, Elementi distintivi specifici riguardanti lo SCAMBIO AUTOMATICO di informazioni e la TITOLARITA’ EFFETTIVA
  •  Categoria E, Elementi distintivi specifici relativi al transfer pricing

Nella direttiva UE – DAC6, vengono affrontate le disposizioni progettate per eludere le segnalazioni a favore dell’OCSE, per lo scambio automatico di informazioni concernenti il CRS ovvero Common Reporting Standard, (trattasi di regole comuni che disciplinano gli obblighi di adeguata verifica e comunicazione), o volte a fornire ai titolari effettivi il riparo di strutture non trasparenti a fini antiriciclaggio (AML).

L’effetto immediato di detenere redditi o conti correnti in un Paese che adotta il Common Reporting Standard, o che aderisce al FATCA è che automaticamente queste informazioni e dati saranno disponibili dall’Agenzia delle Entrate la quale provvederà ad effettuare accertamenti.

La DAC6 richiede agli Intermediari, o in taluni casi agli stessi Contribuenti, di intercettare le informazioni circa i RCBA. La DAC6 introduce una definizione di Intermediario ampia che comprende non solo consulenti legali e fiscali ma anche Banche, Trustee company, Assicurazioni, Asset Management e altri Service provider. Ogni persona che agisca come Intermediario (promotore o fornitore di servizi), nei confronti di un Contribuente, in relazione ad un RCBA ha l’obbligo di comunicare tale meccanismo.

Dinanzi a tale scenario il D.lgs. n. 100 del 30 Luglio 2020 e il D.M. del 17 novembre 2020 – pubblicato sul sito del MEF, hanno riprodotto abbastanza fedelmente le disposizioni della direttiva 2018/822/UE.

 Fermo restando gli obblighi a carico di Intermediari e Contribuenti, non viene fornita una definizione analitica e dettagliata della cd. Pianificazione Fiscale Aggressiva, ma si limita ad indicare segni di elusione ed abuso, prevedendo per alcuni un filtro costituito dal cd. Main benefit test (test del Vantaggio principale). Il criterio del Vantaggio percepito, riconducibile ad un meccanismo di natura fiscale viene demandato ad un successivo decreto ministeriale.

Permangono rilevanti incertezze di fondo in ordine alle corrette modalità applicative di questa nuova disciplina. Basti pensare alle difficoltà che possono sorgere in sede di comparazione tra vantaggio fiscale e vantaggio c.d. “extrafiscale”.

In definitiva, si tratta di temi non di poco conto che necessiterebbero, in tempi brevi, di chiarimenti ufficiali da parte dei competenti organi istituzionali.

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