Direttiva (UE) 2018/843 – V Direttiva Antiriciclaggio

Nuove evoluzioni normative

La “V Direttiva antiriciclaggio” si riferisce alla Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio. La direttiva è stata adottata nell’Unione Europea per rafforzare ulteriormente le misure di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo a tutela del sistema finanziario alla luce delle nuove sfide presentate sul mercato.

La quarta e la quinta Direttiva antiriciclaggio potenziano il sistema di prevenzione degli Stati membri in coerenza con le linee tracciate dalle Raccomandazioni del GAFI del 2012 e valorizzano l’approccio basato sul rischio (risk-based approach), criterio fondamentale per la gradazione delle misure preventive e dei controlli.

Nella quarta Direttiva viene confermata la centralità del ruolo delle Financial Intelligence Unit (FIU) attraverso una disciplina più articolata che ne rafforza le prerogative e ne amplia le funzioni, con riferimento anche ai reati presupposto del riciclaggio. Le disposizioni enfatizzano i requisiti fondamentali di autonomia e indipendenza e adeguano la stessa definizione di FIU, precisandone i compiti di ricezione di segnalazioni di operazioni sospette e altre comunicazioni utili per gli approfondimenti, analisi (più selettiva e mirata ai casi di effettivo rischio) e disseminazione. Anche le regole sulla collaborazione internazionale sono state riviste e ampliate, prevedendo tra l’altro che il riscontro a richieste di FIU estere avvenga esercitando i medesimi poteri disponibili per l’analisi domestica, a prescindere da eventuali differenze nelle legislazioni degli Stati membri e nella definizione dei reati presupposto.

La quarta Direttiva, inoltre, introduce un obbligo di “scambio automatico” di segnalazioni di operazioni sospette che presentano caratteristiche transfrontaliere: le FIUs sono tenute a inoltrare prontamente alle controparti europee interessate le segnalazioni che “riguardano un altro Stato membro” (segnalazioni di operazioni sospette “cross-border“).

Nella quarta Direttiva l’approccio basato sul rischio per la definizione dei presidi di prevenzione e contrasto prevede lo svolgimento di valutazioni su diversi livelli tra loro complementari. L’analisi effettuata in ciascuno degli Stati membri attraverso appositi national risk assessment viene affiancata da un esercizio a livello sovranazionale, coordinato dalla Commissione europea. Il Supranational risk assesment mira a individuare e valutare i rischi determinati dalle interrelazioni di minacce e vulnerabilità presenti in diversi Stati membri e da questi singolarmente non osservabili. La prima relazione sulla valutazione sovranazionale dei rischi è stata pubblicata nel giugno del 2017. Essa delinea una vasta mappatura dei rischi per campo di attività e un elenco dei metodi di riciclaggio maggiormente utilizzati. A corredo, la Commissione ha formulato specifiche Raccomandazioni agli Stati membri indicando le misure e le iniziative da intraprendere per la mitigazione dei rischi.

La quinta Direttiva antiriciclaggio amplia l’ambito dei soggetti obbligati, includendovi operatori in valute virtuali (precedentemente introdotti nella IV Direttiva); prevede regole più dettagliate per l’adeguata verifica, a fronte soprattutto dei rischi connessi all’uso di carte prepagate e a controparti di paesi ad alto rischio; estende le misure di trasparenza della titolarità effettiva di società e trust prevedendo l’istituzione di registri nazionali ampiamente accessibili e interconnessi; rafforza i poteri delle FIU per l’analisi domestica e la collaborazione. Viene attribuita alla Commissione europea il compito di valutare l’efficacia della cooperazione tra le FIU dell’Unione e proporre l’istituzione di un “Meccanismo di coordinamento e supporto”.

Di seguito si riportano alcuni degli elementi essenziali della V Direttiva antiriciclaggio (2018/843):

  1. Ampliamento del campo di applicazione: La direttiva ha ampliato il campo di applicazione delle norme antiriciclaggio per includere una serie di nuovi settori, tra cui i servizi di cambio di valuta virtuale, i portafogli elettronici e i fornitori di servizi di criptovaluta.
  2. Registri centrali dei beneficiari effettivi (UBO): Gli Stati membri devono istituire registri centrali dei beneficiari effettivi per raccogliere e conservare informazioni sugli azionisti e i proprietari effettivi di imprese, trust e altre entità legali.
  3. Misure di debellamento del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo: La direttiva introduce misure più rigide per prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, inclusa una valutazione più dettagliata dei rischi e il rafforzamento delle procedure di debellamento.
  4. Rafforzamento delle verifiche KYC e AML: Le istituzioni finanziarie devono applicare procedure più rigorose di verifica della clientela (KYC) e dovrebbero effettuare verifiche continue per i clienti ad alto rischio.
  5. Accesso pubblico ai registri UBO: In alcuni casi, la V Direttiva AML prevede l’accesso pubblico ai registri dei beneficiari effettivi al fine di promuovere la trasparenza.
  6. Misure preventive per transazioni anonime: La direttiva limita l’uso di carte prepagate anonime e introduce misure preventive per transazioni anonime attraverso monete virtuali.
  7. Cooperazione tra autorità di vigilanza: La direttiva promuove la cooperazione tra le autorità di vigilanza dei diversi Stati membri per migliorare la condivisione di informazioni e la lotta contro il riciclaggio di denaro su scala transfrontaliera.
  8. Sanzioni più severe: Gli Stati membri devono stabilire sanzioni più severe per le violazioni delle norme antiriciclaggio.

È importante notare che la V Direttiva AML rappresenta solo una delle fasi dell’evoluzione delle normative antiriciclaggio nell’Unione Europea, che si è arricchita con la riforma della normativa antiriciclaggio europea avviata con la pubblicazione dell’ “AML Package” il 20 luglio 2021 , che prevede l’insediamento della nuova autorità (AMLA) entro il 2024.

Di seguito il link ufficiale -> https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0843

Source: Banca D’Italia, Gazzetta Ufficiale Europea

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