IV Direttiva Europea sulla lotta al riciclaggio di denaro

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo

La consapevolezza ormai radicata nel contesto sociale che il riciclaggio di denaro rappresenti un fenomeno sempre più insidioso dell’odierno scenario economico-finanziario, ha determinato nel tempo il rafforzamento delle misure previste dalla disciplina, sia comunitaria che nazionale, di contrasto a tale fenomeno.

La direttiva (UE) 2015/849 (quarta direttiva antiriciclaggio, 4AMLD) è volta a far fronte alla minaccia del riciclaggio e il finanziamento del terrorismo impedendo l’utilizzo improprio dei mercati finanziari a tali scopi. Mira a estendere e sostituisce la precedente direttiva (CE) 2005/60 (terza direttiva antiriciclaggio, 3AMLD) entrata in vigore nel 2007. Il suo scopo è quello di eliminare qualsiasi ambiguità nella precedente direttiva e nella legislazione associata e migliorare la coerenza delle norme antiriciclaggio (AML) e della lotta contro il finanziamento del terrorismo (CTF) in tutti gli Stati dell’Unione Europea. La direttiva 4AMLD tiene conto anche delle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale del 2012.

L’obiettivo della normativa antiriciclaggio è, invero, duplice: impedire l’immissione o la re-immissione nel circuito economico di proventi di attività illecite e ostacolare il finanziamento del terrorismo.

La strada tracciata dal legislatore comunitario in materia di antiriciclaggio è stata quella di porre a carico di determinati soggetti operanti a vario titolo nel mercato (banche, assicurazioni, operatori finanziari di vario tipo, professionisti, vasp, ecc.) una serie di obblighi funzionali ad individuare se in specifiche attività od operazioni possano annidarsi, appunto, finalità di impiego di denaro proveniente da attività illecite.

L’adeguata verifica della clientela costituisce il primo, fondamentale, passaggio dal quale gli operatori devono prendere le mosse nel processo di adeguamento alle prescrizioni antiriciclaggio il cui fine, come visto, è quello di consentire l’individuazione degli indici rivelatori del fenomeno al fine di contrastarlo in via preventiva.

Al professionista e in generale al soggetto obbligato, in altri termini, si chiede di definire il livello di “rischiosità di riciclaggio” correlato ad un’attività o ad una serie di attività che è chiamato a svolgere, calibrando le conseguenti misure preventive in relazione all’indice di pericolosità individuato. Per far ciò non può prescindere dall’identificazione della nuova clientela e dalla verifica periodica di quella già acquisita. Il destinatario degli obblighi, cioè, deve chiaramente identificare colui che gli richiede di assisterlo in un’operazione o che gli affida un’attività; deve stabilire chi sia il titolare effettivo di quell’operazione o di quella attività (la persona fisica per conto della quale viene condotto un determinato affare o – in caso di entità giuridica – la persona o le persone fisiche che in ultima istanza esercitano un controllano di fatto); deve, infine, acquisire informazioni sullo scopo e la natura della prestazione. Si richiede che le informazioni sulla titolarità effettiva siano custodite in un registro centrale in ciascuno Stato membro, per esempio un registro di commercio, un registro delle imprese o un registro pubblico. Inoltre, il soggetto obbligato deve dimostrare di aver appurato la veridicità delle informazioni in suo possesso.

All’obbligo di adeguata verifica si affianca quello di conservazione dell’intera documentazione afferente ciascun cliente, utile per ricostruire in maniera univoca l’ambito di operatività o l’attività del cliente. La finalità è sempre quella di “prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo” e di “consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, della Autorità competente”. Tale adempimento può essere eseguito anche con sistemi di natura elettronica, indispensabili se si vuole garantire l’integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità degli stessi in una fase successiva alla loro acquisizione.

Altro pilastro su cui si fonda la disciplina in esame è l’obbligo per i destinatari di inviare senza ritardo una segnalazione di operazione sospetta all’Autorità nazionale(UIF, FIAU, CSSF per esempio) qualora gli stessi sappiano, sospettino o abbiano motivi ragionevoli di sospettare che “siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa”.

Ulteriori punti di Intervento: modalità di individuazione della titolarità effettiva delle imprese. Il sistema sanzionatorio con l’introduzione di una nuova fattispecie penale , ha visto, una generale tendenza al temperamento delle sanzioni amministrative sotto le quali ormai ricadono la maggior parte delle condotte che violano la normativa antiriciclaggio. Eliminato il concetto di tardiva segnalazione(in precedenza il termine era di 30 giorni). Annoverate le fattispecie relative alla Moneta Virtuale e ai VASP(virtual asset service provider), ovvero i fornitori di servizi di valuta virtuale.

Si riporta di seguito il link di accesso alla pagina dell’Unione Europea e del testo normativo di riferimento

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:141:FULL

Source :EUR-LEX,fourclegal

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