Due Diligence e gli Obblighi di Tracciabilità nella IV – V Direttiva Antiriciclaggio

Adeguata Verifica alla luce degli ultimi sviluppi normativi

In quale occasione i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio procedono con l’Adeguata Verifica (ADV) del Cliente, Esecutore, Titolare Effettivo?

I soggetti obbligati procedono all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti lo svolgimento dell’attività istituzionale o professionale in occasione:

  • dell’instaurazione di un Rapporto Continuativo o del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale;
  • dell’esecuzione di un’Operazione Occasionale, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, operazione unica o frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi, come definito dall’articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a mille euro;
  • quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga;
  • quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione.

Ciascun soggetto destinatario della normativa addotta dinanzi a tale scenario un approccio proporzionato all’entità del rischio, come stabilito dal RBA (Risk based Approach).

Le misure di adeguata verifica tengono conto dei seguenti criteri:

  • CLIENTE
    1. Attività svolta ;
    2. Natura giuridica;
    3. Comportamento, atteggiamento del cliente;
    4. Area di residenza del cliente, Esecutore, Titolare effettivo;
  • OPERAZIONE – RAPPORTO
    1. Tipologia operazione o rapporto continuativo posti in essere;
    2. Modalità di svolgimento operazione o rapporto continuativo;
    3. Ammontare dell’operazione;
    4.  Frequenza e volume operazioni e durata del rapporto;
    5.  Ragionevolezza operazione o rapporto continuativo, in relazione all’attività svolta dal cliente;
    6.  Area geografica di destinazione prodotto e oggetto dell’operazione o del rapporto continuativo;

Il processo di Adeguata verifica concerne 6 differenti fasi:

Fase I

Identificazione

Fase II

Verifica Identità

Fase III

Acquisizione Informazioni

Fase IV

Valutazione delle informazioni

Fase V

Analisi dei Rischi

Fase VI

Controllo Costante

Gli Obblighi di ADV si attuano attraverso l’identificazione dell’identità del cliente, esecutore, titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso il riscontro di un documento di identità o doc. equipollente. La verifica dell’identità del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all’atto dell’identificazione, laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze. Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64. Altresì la verifica può avvenire analizzando il patrimonio di dati aziendali o ricerche sulla rete.

Altro aspetto rilevante nel processo di acquisizione delle informazioni nell’ADV, consta nella verifica dello scopo e della natura del rapporto. Questo processo avviene verificando la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai soggetti obbligati, anche avendo riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti, nonché all’instaurazione di ulteriori rapporti.

Per ultimo non per importanza, occorre effettuare un controllo costante attraverso l’analisi delle operazioni effettuate e delle attività svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all’origine dei fondi e delle risorse economiche. A tal proposito l’art 2 del decreto 125/2019 prevede che l’esercizio degli obblighi di verifica, debba essere effettuato nei confronti di coloro che siano già clienti, non solo nell’ipotesi di un cambiamento del livello di rischio attribuito, ma anche, nell’ipotesi di ampliamento degli obblighi sopravvenuti, posti da norme emanate successivamente al tempo in cui il cliente è stato acquisito.

Ricordiamo che l’Adeguata verifica semplificata (D. Lgs. 90/2017) prevede diverse tipologie di situazioni a basso rischio:

tipologie di clienti: un intermediario finanziario italiano/comunitario, ente finanziario extracomunitario, purché in uno stato con obblighi equivalenti, una società quotata, un ufficio della pubblica amministrazione;

 – tipologie di prodotti/servizi: contratti di assicurazione vita a basso premio; contratti assicurazione pensione che non comportino opzione di riscatto anticipatoetc.;

aree geografiche: Stati membri, paesi terzi dotati di efficaci sistemi di AML/CFT, paesi terzi che fonti credibili valutano essere a basso livello di corruzione, paesi terzi che fonti credibili valutano essere a basso livello di corruzione coerenti con le raccomandazioni del GAFI.

Le misure Rafforzate di ADV previste nel IV Direttiva. I soggetti obbligati in presenza di un elevato rischio applicano misure rafforzate. I fattori di rischio riguardano: cliente/prodotto/area geografica.

clienti residenti in paesi terzi ad alto rischio;

rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio di un paese terzo;

persone politicamente esposte italiane e estere (allargamento perimetro);

Le Autorità di Vigilanza possono individuare ulteriori fattori di rischio e possono stabilire misure rafforzate ulteriori a quelle previste all’art. 25.

 Il D.lgs. 125/2019 che recepisce la V direttiva AML 843/2018, oltre ai citati canali, prevede un fattore di rischio (quindi ADV Rafforzata) relativo a prodotti, servizi, canali di distribuzione delle operazioni che concernano: petrolio, armi, metalli preziosi, tabacchi beni mobili di importanza storica, avorio, specie protette etc.

Inoltre, si segnala l’introduzione di misure rafforzate per la clientela che opera con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, mentre in precedenza la discriminante era la residenza. In questo scenario risulta necessario acquisire ulteriori informazioni circa lo scopo e la natura del rapporto professionale, origine dei fondi, situazione economica-patrimoniale del cliente, procedendo con il monitoraggio continuo. Gli intermediari finanziari bancari, nonché tutti i soggetti obbligati, sono tenuti a specifici obblighi di segnalazione periodica per le transazioni effettuate con i soggetti operanti in questi Paesi.

I soggetti obbligati che si trovano nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica si astengono dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.

2 commenti

  • yabanci

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